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Il CGIE e' convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti. Il CGIE esamina ed apaprova la relazione triennale e le prospettive delle comunita' italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, nonche' tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza. Il CGIE puo' deliberare di affidare la rappresentanza delle comunita' italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o piu' consiglieri residenti in Paesi limitrofi. Le riunioni del CGIE si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art8 · fonte del testo

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