E' istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La conferenza e' convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari esteri. La conferenza e' composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

  • a)dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunita' italiane all'estero;
  • b)dal Ministro della pubblica istruzione;
  • c)dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • d)dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  • e)dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;
  • f)dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
  • g)dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;
  • h)dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;
  • i)dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;
  • l)dai membri del CGIE. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunita' italiane all'estero. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politicoamministrativo dell'attivita' del CGIE.

Testo vigente dal 30 giugno 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-06-18;198~art17 · fonte del testo

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