Sessioni del Consiglio

  • 1)Come regola generale il Consiglio tiene sessioni ordinarie due volte l'anno. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora cosi' decida. Sono anche tenute sessioni speciali su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono indette con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza, nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno 10 giorni.
  • 2)Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio ed il Consiglio da' il suo accordo, le spese supplementari che ne derivano per l'Organizzazione, eccedenti quelle normalmente sostenute quando la sessione si svolge in sede, saranno a carico di detto Membro.
  • 3)Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro o ogni organizzazione di cui all'Articolo 16 ad assistere a qualunque sua sessione in qualita' di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una comunicazione scritta a tal fine. Se lo desidera, puo' chiedere in tale comunicazione l'autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio.
  • 4)Il quorum necessario affinche' una sessione del Consiglio possa prendere decisioni e' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori ed importatori che rappresentano rispettivamente almeno due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il quorum non e' raggiunto, il Presidente decide di ritardare l'apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire per almeno altre due ore l'inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza di oltre la meta' dei Membri esportatori ed importatori che detengono rispettivamente almeno la meta' dei voti per ciascuna categoria. I Membri rappresentati per procura in conformita' al paragrafo 2) dell'articolo 14 sono considerati presenti.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art12 · fonte del testo

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