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((Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessita' della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n. 897
2La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che la presente modifica avra' vigore sino al 30 giugno 1959.
Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 27 dicembre 1997
