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[1]Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dai Ministri per le finanze e per la cultura popolare in misura non eccedente le lire cinque milioni in relazione alle effettive necessita' della gestione.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 maggio 1942 al 11 giugno 1948
