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[1]((Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire venti milioni in relazione alle effettive necessita' della gestione.
[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1948 al 2 settembre 1956
