Art. 6 — Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità

I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a)((...)) ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno. ((La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

4

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 6) che "Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio".

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2006 al 15 settembre 2020. 10 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… i tre mesi. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a)tolto: , c), d)aggiunto: ... ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno. La durata tolto: del certificato di sicurezza di cui alla lettera aggiunto: dei certificati di cui alle lettere b) e aggiunto: c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anniaggiunto: , ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari