Art. 2-quinquies — Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'".
Testo vigente dal 12 marzo 2006
