Art. 16 — Contributi per la delocalizzazione
Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera a), (( numero 1))), contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), (( numero 1))):
- a)all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
- b)all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva;
- b-bis)(( al ripristino, in alternativa alle lettere a) e b), della funzionalita' di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, che siano nella disponibilita' dei soggetti di cui al presente comma e che siano ubicati nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi. Gli interventi di ripristino devono essere limitati alla finalita' di rendere l'immobile idoneo all'utilizzo secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui al presente comma. L'importo del contributo concesso ai sensi della presente lettera non puo' in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe stato riconosciuto nei casi di cui alle lettere a) e b))). Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1). I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza ((ai sensi dell'articolo 15)), comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), ((numero 1), o la cui funzionalita' sia da ripristinare ai sensi del comma 1, lettera b-bis), del presente articolo)) siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026. ((Al fine di tenere conto delle conseguenze prodotte dai dissesti di cui al comma 1 nei confronti delle attivita' produttive, il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana)).
Testo vigente dal 28 aprile 2026
