Art. 2 — Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale
ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)). L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Testo vigente dal 23 giugno 2005
