Art. 1-ter — Esercizio della vigilanza
Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatane delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del N inistro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.
Testo vigente dal 11 novembre 2004
