Art. 1-bis — Disposizioni sulle gestioni aeroportuali
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.
Testo vigente dal 23 giugno 2005
