Articolo abrogato dalla l. 1 marzo 2005, n. 32.
Abrogato dal 25 marzo 2005
Articolo abrogato dalla l. 1 marzo 2005, n. 32.
Abrogato dal 25 marzo 2005
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. Premesso che la individuazione dei requisiti formali di un contratto rientra nella discrezionalità del legislatore con il limite della non irragionevolezza della disciplina, tale limite deve ritenersi valicato dalla norma censurata sia perché, a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva, è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l’assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, sia perché la sanzione della nullità prevista per l’assenza di quelle estrinseche annotazioni non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie. - Sui requisiti formali del contratto di autotrasporto e sulle finalità della legislazione in materia, v. le citate sentenze nn. 26/2003 e 341/2003.
Art. 26 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 3 Interventi urgenti nel settore dei trasporti
La Corte ha già chiarito che la norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 non ha un significato univoco nella giurisprudenza, poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto ‘de quò se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma di alcuni dati) rispetto al fine asseritamente perseguito (repressione dell’abusivismo), con ciò escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.162 – “si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”. - V. sentenza citata n. 26/2003.
Art. 3 Interventi urgenti nel settore dei trasporti · Art. 77 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.
La norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) secondo cui, ai fini della validità del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, la forma scritta non è essenziale, costituisce una delle opzioni possibili della norma interpretata di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 che, contrariamente a quanto affermato dai giudici rimettenti, non ha affatto un significato univoco nella giurisprudenza di merito e di legittimità poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto 'de quò se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma e di alcuni dati) rispetto al fine perseguito (repressione dell’abusivismo). Il legislatore ha, quindi, voluto precisare, con effetti retroattivi, il significato della norma al fine di vincolare il significato ad essa ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario senza con ciò interferire nei giudizi in corso e senza incidere indebitamente sulla certezza dei rapporti giuridici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto–legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
Art. 3 Interventi urgenti nel settore dei trasporti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 -, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. Infatti la norma oggetto di interpretazione non era applicabile al caso di specie e il giudice rimettente ha compiuto un esame della rilevanza del tutto inadeguato.
Art. 3 Interventi urgenti nel settore dei trasporti · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 26 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2005 al 25 marzo 2005. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 MARZO 2005, N. 32
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2001-07-03;256~art3 · fonte del testo
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