Art. 8-bis — Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dal seguente: "5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".
Testo vigente dal 29 maggio 2019
