Art. 10 — Ruderi ed edifici collabenti
Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data ((degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2)), non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. L'utilizzabilita' degli edifici alla data ((degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2)) deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Testo vigente dal 12 marzo 2023
