Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data ((degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2)), non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. L'utilizzabilita' degli edifici alla data ((degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2)) deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Testo vigente dal 12 marzo 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2018 al 12 marzo 2023. 68 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data tolto: del aggiunto: degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016aggiunto: , con riferimento ai Comuni di cui tolto: all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis aggiunto: all'articolo 1, commi 1 e 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in … o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti.tolto: ... L'utilizzabilita' degli edifici alla data tolto: del aggiunto: degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016aggiunto: , con riferimento ai Comuni di cui tolto: all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis aggiunto: all'articolo 1, commi 1 e 2 deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia … con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. tolto: 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente … parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art10 · fonte del testo

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