Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica ((di cui al comma 2)) puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale ((e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto))] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. ((2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria))

Testo vigente dal 4 agosto 2012

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Che cosa è cambiato dal 4 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 2012 al 4 agosto 2012. 2 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al tolto: punto 25 aggiunto: comma 2 puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie. I procedimenti … 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiunto: e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. aggiunto: 2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-06;74~art19 · fonte del testo

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