Art. 6-novies — Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione e' concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.
Testo vigente dal 23 agosto 2013
