Art. 4 — Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Testo vigente dal 12 settembre 2005
