Art. 5 — Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 SETTEMBRE 1996, N. 496.
Testo vigente dal 27 luglio 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 SETTEMBRE 1996, N. 496.
Testo vigente dal 27 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1996 al 27 luglio 1996. 324 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoroaggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 SETTEMBRE 1996, N. 496.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-27;292~art5 · fonte del testo
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