Art. 4 — Interventi a favore delle persone danneggiate

Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso e' attribuito un contributo di lire 50 milioni. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, e' attribuito:

  • a)un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;
  • b)un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, e' attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 giugno 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-03;310~art4 · fonte del testo

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