Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181

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Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove cio' si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinunzia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora cio' non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli piu' vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1991 al 10 novembre 1991

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