Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2008, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2008
Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2008, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1991 al 16 novembre 2008. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art4bis · fonte del testo
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