Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2008, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2008
Articolo abrogato dal d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2008, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1991 al 16 novembre 2008. 186 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Consigliio superiore della magistratura, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell' articolo 192 dell' ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall' articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art3 · fonte del testo
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