Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio o dei procuratori del Re e dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio come vicepretori nelle preture provviste di titolari, con una indennita' in ragione di L. 150 mensili.
tolto: E con uguale indennita' possono destinarsi nelle preture in supplenza dei pretori mancanti od impediti, dopo sei mesi di esercizio nelle funzioni di vicepretore.
tolto: Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-12-27;1404~art4 · fonte del testo
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