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I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1991 al 10 novembre 1991

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