Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le predette attivita' sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 ((...)) esposti a grave pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni. Tra le attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienicosanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra ((, in mancanza di soluzioni diverse,)) in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonche' ogni altra attivita' che si rendesse comunque necessaria ((ivi comprese attivita' proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione)). ((In conformita' ai principi di cui al comma 1 e con le modalita' ivi indicate)), il Ministro dell'interno e le autorita' di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresi', alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attivita' di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano trasporti di linea. 1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attivita' dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalita' umanitarie e definisce le modalita' di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1997, n. 128

1

La L. 19 maggio 1997, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al secondo periodo del comma 4 del presente articolo "le parole: "trasporti in linea" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' di trasporto"".

Testo vigente dal 20 maggio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1997 al 20 maggio 1997. 11 parole tolte, 39 parole aggiunte.

… quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 tolto: maggiormenteaggiunto: ... esposti a grave pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi in atto … attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza tolto: igienico-sanitaria aggiunto: igienicosanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra tolto: inaggiunto: , in mancanza di soluzioni diverse, in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonche' ogni altra attivita' che si rendesse comunque necessariatolto: . Con le modalita' indicate nel comma 1 aggiunto: ivi comprese attivita' proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione. In conformita' ai principi di cui al comma 1 e con le modalita' ivi indicate, il Ministro dell'interno e le autorita' di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1997, n. 128

    La L. 19 maggio 1997, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al secondo periodo del comma 4 del presente articolo "le parole: "trasporti in linea" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' di trasporto"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-20;60~art1 · fonte del testo

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