Art. 8 — Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita' - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito. Per le nuove imprese industriali l'esenzione e' applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire. Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani".

Testo vigente dal 28 febbraio 1982

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/1990

    Questione inammissibile
    13 luglio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che, dovendosi escludere l'uguaglianza delle situazioni poste a raffronto (imprese produttrici di beni e imprese produttrici di servizi), l'estensione dei benefici fiscali rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore e che l'esclusione della sindacabilità del diverso trattamento vale anche a dimostrare l'inammissibilità della impugnativa relativa all'art. 53 Cost.. - O. n. 319/1987.

    Art. 8 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    La concessione (art. 8, l. n. 614 del 1966) di un'esenzione decennale dalle imposte sul reddito soltanto a quelle, tra le imprese di nuova costituzione nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, dotate di impianti industriali e artigianali, corrisponde alla finalita` (discrezionalmente apprezzata dal legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale, se non viziata da irragionevolezza) di sviluppare in dette zone lo stabilimento di attivita` produttive con impianti fissi di una certa consistenza, prevenendo, nel contempo, facili evasioni fiscali. L' estensione del predetto beneficio alle imprese produttrici di servizi rientra, pertanto, nella sfera di discrezionalita` riservata al legislatore.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa all'art. 8, l. n. 614 cit., nella parte in cui non prevede siffatta estensione).

    Art. 8 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1966 al 28 febbraio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani".

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art8 · fonte del testo

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