Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei

territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promosso

con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dalla Commissione Tributaria

di primo grado di Terni sul ricorso proposto da Camilli Claudio

contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritta al n. 186 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Camilli Claudio avverso il

provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette di Terni di revoca della

concessione dell'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi,

la Commissione Tributaria di primo grado di Terni, con ordinanza del

23 gennaio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990

(R.O. n. 186 del 1990), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella parte in cui

limita l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove

imprese artigiane e alle nuove piccole e medie imprese industriali

aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone

depresse dell'Italia settentrionale e centrale;

che, ad avviso della Commissione, la norma censurata - in quanto

non riferibile alle imprese produttrici di servizi che, ai fini della

propulsione del sistema economico, esercitano una funzione simile a

quella delle imprese artigiane ed industriali - contrasterebbe con i

principi in tema di uguaglianza e di capacità contributiva stabiliti

dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludeva per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 319 del

1987) alla stregua della considerazione che, dovendosi escludere

l'uguaglianza delle situazioni comparate, la richiesta estensione del

beneficio rientra nella sfera di discrezionalità riservata al

legislatore e che l'esclusione della sindacabilità del differente

trattamento vale anche a dimostrare la inammissibilità

dell'impugnativa relativa all'art. 53 della Costituzione;

che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove sui

quali possa fondarsi una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966,

n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi

dell'Italia settentrionale e centrale), in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Terni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari