Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22

luglio 1966 n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori

depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promossi con

ordinanze emesse il 14 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Bolzano, il 28 ottobre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Treviso, l'8 febbraio 1983 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Mondovì (n. 2 ordinanze) e

il 18 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Mondovì, iscritte rispettivamente al n. 452 del registro ordinanze

1981, n. 445 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 551, 552 e 883 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 290 dell'anno 1981, n. 310 dell'anno 1982, n. 349

dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito della camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Menapace

Carlo ed avente per oggetto il diritto ad esenzione dall'imposta

locale sui redditi per l'anno 1978 ai sensi della l. n. 635 del 1957

e successive modificazioni, la Commissione tributaria di primo grado

di Bolzano con ordinanza del 14 ottobre 1980 (reg. ord. n. 452 del

1981) sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n.

614, nella parte in cui concede l'esenzione decennale da ogni tributo

sul reddito alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e

medie imprese industriali che si costituiscano nelle zone depresse

dell'Italia settentrionale e centrale;

che, ad avviso della Commissione, questa norma - in quanto non

riferibile alle imprese produttrici di servizi (nella specie: di

autotrasporti), le quali, ai fini della propulsione del sistema

economico esercitavano una funzione non dissimile e non inferiore a

quella delle imprese artigiane ed industriali - contrastava coi

principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la stessa questione veniva sollevata dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Treviso (reg. ord.

n. 445 del 1982) e di Mondovì (reg. ord. nn. 551, 552, 883 del

1983);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni, sostenendo la

giustificazione dell'esclusione delle imprese produttrici di servizi

dalla previsione della norma impugnata;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,

debbono essere riuniti;

che, nel merito, dovendosi escludere l'eguaglianza delle

situazioni comparate, è manifesta l'assenza di basi della censura di

ingiustificata disparità di trattamento: infatti, l'evidente

finalità perseguita dal legislatore è di sviluppare lo stabilimento

di attività produttive, con impianti fissi di una certa consistenza,

in alcune zone depresse del territorio nazionale. Ciò che il

legislatore stesso - nella sua discrezionalità qui non sindacabile

in quanto non viziata da irragionevolezza - ha ritenuto meglio

attuabile mediante benefici tributari concessi alle sole imprese

artigiane e industriali. Si legge, in particolare, nei lavori

preparatori della legge impugnata (relazione della 5ª Commissione

permanente del Senato - finanze e tesoro - del 2 maggio 1986), che si

preferì limitare l'agevolazione alle sole imprese dotate di impianti

industriali o artigianali poiché le zone depresse del Centro-Nord

sono sempre circondate da zone non depresse, rendendosi così

evidente l'esigenza di prevenire facili evasioni;

che la richiesta estensione del beneficio rientra evidentemente

nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e perciò la

questione si rivela inammissibile;

che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento

vale anche a dimostrare la non ammissibilità della impugnativa

relativa all'art. 53 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 22 luglio

1966 n. 614, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano, Treviso e Mondovì

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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