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Ferme restando le agevolazioni gia' concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957 n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di "localita' economicamente depresse", effettuati in applicazione rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonche' dell'articolo 8 della citata legge numero 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle localita' gia' riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.

Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 1 settembre 1967

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