Limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli. Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall'articolo 107 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, e' concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti. A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico. La dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'articolo 125 del citato testo unico. Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche. La norma di cui al primo comma dell'articolo 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle societa' che gestiscano - a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione - iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965.

Testo vigente dal 26 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art15 · fonte del testo

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