I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2 Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 e' realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998 n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, nella parte in cui consente che i programmi interregionali, da chiunque proposti, possano essere approvati senza lo specifico consenso di ciascuna delle regioni o province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati".
Testo vigente dal 9 aprile 1998
