Art. 2 — Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.
Testo vigente dal 23 ottobre 1996
