Art. 1 — Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.2 Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro duecentoquaranta giorni". Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
2La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 64) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013."
Testo vigente dal 1 gennaio 2013
