Art. 8 — Disposizioni in materia di circolazione stradale
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
Testo vigente dal 6 ottobre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
Testo vigente dal 6 ottobre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1996 al 6 ottobre 1996. 402 parole tolte, 16 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'art. 61 sono apportare le seguenti modificazioni:
tolto: 1) al comma 1:
tolto: a) alla lettera a) le parole "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m" b)
tolto: alla lettera c) le parole: "7,50 m per veicoli ad un asse e" sono soppresse ed e aggiunto, infine, il seguente periodo: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
tolto: 2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: "gli autotreni" a "regolamento" e' sostituito dal seguente: "gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione";
tolto: b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: 1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1996.";
tolto: c) all'articolo 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-05;410~art8 · fonte del testo
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