Art. 3 — Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
Testo vigente dal 6 ottobre 1996
