Art. 3 — Miglioramenti fondiari in territori montani

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Per la concessione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi. La somma di lire 3 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art3 · fonte del testo

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