Art. 18 — Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani. I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art18 · fonte del testo

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