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Il Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 5 giugno 1984 al 24 novembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art2 · fonte del testo

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