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L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dai seguenti: "Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente. Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entita' del danno e' stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1967 al 10 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art12 · fonte del testo

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