Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dai seguenti: "Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo. Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art5 · fonte del testo

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