Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art20 · fonte del testo

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