Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo: l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40; l'eta', superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art3 · fonte del testo

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