Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e' ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione. La predetta anzianita' minima e' stabilita:

  • 1)in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 65;
  • 2)in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in eta' non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).

Testo vigente dal 7 novembre 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art4 · fonte del testo

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