Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate ai precedente art. 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tiene conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e nell'art. 3 della presente legge. L'indennita' prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui competa la pensione in applicazione del precedente comma.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art5 · fonte del testo

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