All'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: "Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-ter e 10-quater. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione. Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-ter e 10-quater della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma". Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.

Testo vigente dal 28 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-23;936~art3 · fonte del testo

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