Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con ((la reclusione da uno a cinque anni e con la multa)) non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena ((della reclusione da uno a cinque anni e della multa.)) pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma e' rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica del subappaltatore, nonche' del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, e' punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1982, n. 936

2

La L. 23 dicembre 1982, n. 936 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorita' competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo e' punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/1995

    Questione inammissibile
    16 maggio 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - In proposito, 'ex plurimis', v. O. nn. 411/1994, 513/1993, 256/1991. red.: A. Greco

    Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 8 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1023/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    Con riguardo al subappalto o al cottimo di opere commissionate dalla p.a., concessi senza la prescritta autorizzazione, non irrazionalmente il legislatore - analogamente, del resto, a numerose altre fattispecie - ha determinato la pena considerando la particolare gravità del fatto e commisurandola, in tal caso, al valore complessivo dell'appalto; ne' l'effetto che da ciò consegue - nei casi in cui l'appalto sia di elevato valore - di precludere la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione di sanzioni sostitutive, contrasta con la funzione rieducativa della pena o con i principi di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., i quali si riferiscono, per consolidata giurisprudenza, alla esecuzione e non già alla applicazione della pena. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726).

    Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 281/1987

    Questione infondata
    23 luglio 1987

    La scelta del se e del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie plurisoggettive bilaterali spetta al legislatore: tale scelta, nel caso del reato di subappalto o affidamento di cottimo senza autorizzazione, di opere pubbliche - in cui viene comminata anche al subappaltatore o all'affidatario una pena pecuniaria (fissa), congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore dell'opera appaltata - rispetta il principio di ragionevolezza, in relazione allo scopo normativo che e` quello di sbarrare il passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Peraltro, l'elasticita` della pena detentiva prevista, consente al giudice l'adeguamento della sanzione al fatto concreto e alla persona del partecipe, mentre, relativamente alla pena pecuniaria, pur potendo il giudice commisurarla almeno in relazione al fatto concreto, nella sua dimensione obbiettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, l'introduzione di una diversa articolazione dell'istituto della conversione, in modo da consentire il completo adeguamento alla personalita` del reo anche delle pene pecuniarie fisse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, comma primo, L. 13 settembre 1982, n. 646, cosi` come sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1982, n. 726, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

    Art. 21 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1995 al 5 ottobre 2018. 19 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con tolto: l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda aggiunto: la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a … in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena tolto: dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda aggiunto: della reclusione da uno a cinque anni e della multa. pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari