Art. 84 — Elezioni dei rappresentanti del personale in seno ad organi collegiali

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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali. Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione. Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma. Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data. La funzione di rappresentanza del personale non puo' essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a piu' di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o piu' degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni. Fino alla nomina dei rappresentanti del personale, con la osservanza delle norme di cui alla presente legge restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere l) ed m) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente articolo 23 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero e prorogato, se necessario, sino a tale nomina.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art84 · fonte del testo

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