Art. 27 — Riunioni delle Commissioni consultive

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Per la validita' delle riunioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 5) e 6) del terzo comma nonche' quelli indicati nel quinto comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art27 · fonte del testo

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