Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, puo' essere riscattato dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Testo vigente dal 30 gennaio 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 · Art. 2 Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale · Art. 157 Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari